PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di patente a punti).

      1. All'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2:

          1) al primo periodo le parole: «entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di sessanta» e sono aggiunte, in fine, le parole: «; il decorso di tale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione del punteggio»;

          2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione»;

          3) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000»;

          b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e purché il punteggio non sia esaurito» sono sostituite dalle seguenti: «, purché il punteggio non sia esaurito e,

 

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nel caso la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di sei mesi dall'accertamento della stessa».

      2. Qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, nel testo previgente la data di entrata in vigore della presente legge, è riattribuito al titolare della patente medesima, previa verifica e comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte dell'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore. La riattribuzione è effettuata d'ufficio. Allo scopo di monitorare e valutare l'efficacia riabilitativa dei corsi e l'efficacia dei rispettivi erogatori, nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono registrati i dati relativi alle altre riattribuzioni dei punti e delle patenti, comprendendovi anche le autoscuole e gli altri soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi del comma 4 dell'articolo 126-bis del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo; per le medesime finalità sono altresì registrati gli accertamenti di cui al comma 6 del medesimo articolo 126-bis e i relativi accertatori. Nell'ipotesi di recidiva della perdita totale del punteggio, il titolare della patente, prima di sottoporsi alla revisione, deve frequentare un corso erogato da uno dei soggetti di cui al citato comma 4 del medesimo articolo 126-bis.
      3. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuire ai sensi comma 2.

 

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Art. 2.
(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori).

      1. All'articolo 97, comma 14, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «dai commi 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 5 e 7»; le parole «dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 5»; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Alle violazioni previste dai commi 6, 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di novanta giorni, o, in caso di reiterazione delle violazioni nel corso di un biennio la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

      2. All'articolo 169, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, il seguente periodo: «Se la violazione è commessa con motoveicoli, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».

      3. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:

          «7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, oltre la sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».
      4. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti:

          a) al comma 1-bis, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

          «b-bis) di ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1 Kw con velocità massima di costruzione di 21 km/h;

 

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          «b-ter) di quadricicli con motore elettrico di potenza massima di 1,5 Kw con velocità massima di costruzione di 21 km/h»;

          b) al comma 3, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

      5. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «depositare il veicolo» sono inserite le seguenti: «, nell'ambito della provincia in cui è avvenuto l'accertamento,»;

          b) al comma 2-bis, il terzo periodo è soppresso;

          c) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:

      «2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motociclo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne sia che il reato sia stato commesso da un detentore minorenne. A cura dell'autorità di polizia il ciclomotore o il motociclo sottoposto a sequestro amministrativo deve essere rimosso e trasportato in un luogo di deposito individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, ponendo a carico del proprietario le spese di trasporto e di custodia. Si applicano le disposizioni del comma 2-quinquies»;

          d) al comma 7, dopo la parola: «annotazione» sono inserite le seguenti: «, senza oneri ed emolumenti,».

      6. All'articolo 214, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, comma 2, e 171, il fermo

 

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amministrativo del veicolo è disposto per centottanta giorni».

      7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di sequestro o di confisca di ciclomotori o di motoveicoli già disposti, quali sanzioni amministrative accessorie, ai sensi degli articoli 97, comma 14, 169, commi 2 e 7, e 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo vigente prima della predetta data di entrata in vigore della presente legge, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo.